QUADRO GENERALE
Gli incidenti stradali costituiscono la più cruenta guerra non dichiarata che avviene quotidianamente sulle nostre strade. Alcuni numeri di questa immane tragedia:
nel mondo, ogni anno:
- circa 1,2 milioni di morti
- tra i 20 e i 50 milioni di feriti
- oltre 500 miliardi di dollari di costi sociali.
in Italia, nel 2014:
- 177.031 incidenti
- 3.381 morti
- 251.147 feriti.
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte e di invalidità permanente per i giovani e ciò, oltre che provocare dolore e sofferenza, rappresenta un costo enorme per lo Stato.
Le istituzioni hanno perciò ritenuto necessario dare una risposta più consona al grave problema mediante la legge n. 41/2016 che ha introdotto due fattispecie autonome di reati:
- omicidio stradale: omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- lesioni personali stradali: lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Per quanto attiene all’omicidio stradale sono state incrementate l’entità sia delle pene detentive sia della revoca o della sospensione della patente. Particolarmente severe le pene per: - guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o in stato di ebbrezza alcolica;
- superamento dei limiti di velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in città ovvero più di 50 km/h dal limite, sulle strade extraurbane;
- attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso;
- circolazione contromano;
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale;
- sorpasso vietato in presenza di linea continua.
Aggravanti di pena sono previste per chi: - guida senza patente,
- guida con patente sospesa o revocata,
- guida con proprio veicolo sprovvisto di assicurazione,
- fugge dopo l’incidente,
- provoca omicidio plurimo.
Si ha invece una attenuante quando l’evento non sia dipeso esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole.
Nell’immediatezza del fatto, gli organi di polizia procedono all’arresto del conducente responsabile. Tale misura cautelare, sempre facoltativa, diviene invece obbligatoria quando il fatto è commesso da conducente in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o di ebbrezza alcolica con TA>1,5 g/l (o TA>0,8 per alcuni conducenti soggetti alla regola dell’alcool-zero nella guida).
Relativamente alle lesioni personali stradali le pene a carico di chiunque, alla guida di veicoli a motore, cagioni per colpa tali lesioni sono significativamente aumentate nelle circostanze (sopra elencate) che costituiscono aggravante (in particolare per chi si da alla fuga o nel caso di lesioni a più persone) o attenuante per l’omicidio stradale. Nel caso di lesioni colpose gravi o gravissime è facoltà degli agenti e ufficiali di PG procedere all’arresto in flagranza del conducente responsabile solo nel caso in cui questi si sia dato alla fuga dopo l’incidente.
Ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegue la revoca della patente di guida con divieto di conseguirne una nuova prima dei termini indicati (variabili, a seconda dei casi e della gravità delle condotte da 5 a 30 anni). Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo corrispondente. Per tutti i casi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime sopraindicati, ad eccezione dell’omicidio stradale semplice, in attesa della definizione delle responsabilità del conducente, il prefetto, ove ricorrono evidenti elementi di responsabilità, dispone la sospensione cautelare della patente fino a 5 anni (prorogabile fino a 10 anni nei casi più gravi). Nel caso di omicidio stradale non aggravato, il prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente al massimo per 3 anni.
Le lesioni personali lievi o lievissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, invece, sono disciplinate dalle norme generali che riguardano le lesioni colpose.