Cono novità in vista nel Nuovo Codice della Strada che riguardano la collocazione degli apparecchi Autovelox o, comunque dei rilevatori di velocità. Uno specifico emendamento nel ddl in votazione alla Camera la prossima settimana chiede infatti che le apparecchiature di controllo non potranno essere piazzate a una distanza inferiore ai 300 metri rispetto alla segnaletica che li preannuncia e alla segnaletica che indica il cambiamento del limite di velocità sul tratto di strada interessato.
In particolare viene specificato nel comma che le apparecchiature per il rilevamento della velocità su strade e autostrade non potranno essere poste a meno di 300 metri dai cartelli di segnalazione e che le postazioni fisse o mobilidovranno essere ben visibili.
Sempre in tema di Autovelox va segnalata la sentenza numero 113/2015 depositata ieri dalla Corte Costituzionale. La Consulta ha di fatto bocciato il Codice della Strada laddove stabilisce che i controlli sul corretto funzionamento degli Autovelox non sono richiesti quando le apparecchiature non funzionano in automatico – in questo caso la norma prescrive che gli apparecchi “siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura” – ovvero alla presenza degli addetti autorizzati ad impiegarli. Finora bastava la loro presenza per verificare il corretto funzionamento degli Autovelox… Nessun controllo strumentale era obbligatorio.
Manutenzione autovelox: se non c’è la multa è nulla?
La sentenza è importante perché mette in discussione la regolarità di decine se non centinaia di migliaia di verbali non ancora pagati. Chi ha ricevuto e pagato le notifiche, però, non può più fare ricorso con questa motivazione. Bisogna in ogni caso verificare che sul verbale ci sia specificato che l’infrazione è stata accertata in presenza degli agenti (solitamente sono riportati i nominativi dei componenti la pattuglia), in questo caso è possibile fare ricorso. Altrimenti viene specificato che il rilevamento è stato eseguito con apparecchi fissi e a quel punto non ci si può appellare alla recente sentenza della Consulta.
La Corte ha spiegato che «qualsiasi strumento di misura – specie se elettronico – è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare intrinsecamente irragionevole».
D’altra parte lo stesso costruttore degli apparecchi più diffusi consigliava la taratura periodica anche in caso di utilizzo presidiato. Fin qui quanto svolto generalmente dalle forze di Polizia nazionali, perché per quanto riguarda la varie polizie locali – che con le contravvenzioni aiutano i bilanci comunali – la situazione è più complessa. Non sempre viene infatti riportato nel verbale la data di verifica dello strumento, quindi occorre rivolgersi al comune interessato, al corpo di polizia locale, per avere copia del documento da presentare al Giudice di pace.
Secondo Rosario Trefiletti, Federconsumatori, con questa sentenza si dà spazio ai «risarcimenti per milioni di multe recapitate con strumenti tecnici di dubbia funzionalità».