Atti vietati nei confronti delle opere stradali
È vietato abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni (quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare), mozziconi di sigarette e altri prodotti da fumo al suolo, nelle acque e negli scarichi (Legge 28.12.2015, n. 221 che ha introdotto gli art. 232-bis e 232-ter al DLG 152/2006.
Le violazioni elencate, relative all’art. 15 CDS, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma.
- Danneggiare opere, piantagioni ecc. della strada e delle sue pertinenze, alterarne la forma o creare comunque stati di pericolo per la circolazione.
- Invadere la piattaforma stradale.
- Danneggiare, spostare, imbrattare segnali stradali.
- Apportare fango e detriti sulla sede stradale anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi laterali.
- Insudiciare o imbrattare la strada, o depositarvi rifiuti.
- Scaricare senza regolare concessione acqua o altri materiali nei fossi e nelle cunette.
- Impedire il libero deflusso delle acque sulle e dalle strade.
- Far circolare bestiame su strade e loro pertinenze, salvo che non si tratti di strade locali.
- Gettare oggetti da veicoli in movimento (incluso il classico mozzicone di sigaretta), senza determinare insozzamento della sede stradale.
Sanzioni amministrative più gravi, invece, sono previste dall’art. 15 c. 1f bis per il caso in cui sulle strade
siano gettati dai veicoli oggetti o rifiuti tali da provocare insozzamento della sede. L’illecito concorre con quelli previsti dal DLG 152/2003 (abbandono di rifiuti sul suolo pubblico) e dai regolamenti comunali in materia.
Sul trasgressore incombe in ogni caso la sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi a sue spese, per consentire l’attuazione della quale l’accertatore applicherà la procedura indicata dall’art. 211 CDS.